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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 19661 del 22/07/2019 (Rv. 654740 - 01)

Costituzione del rapporto - durata del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - Rapporti di lavoro sottratti "ratione temporis" all'art. 18 della l. n. 300 del 1970 - Licenziamento nullo per il mancato superamento del periodo cd. di comporto - Disciplina ex art. 8 della l. n. 604 del 1966 - Esclusione - Disciplina generale del codice civile - Applicabilità.

Nei rapporti di lavoro ai quali non si applica l'art. 18 della l. n. 300 del 1970, secondo la normativa "ratione temporis" vigente, gli effetti del licenziamento dichiarato nullo, ai sensi dell'art. 2110, comma 2, c.c., perché intimato in mancanza del superamento del periodo cd. di comporto, non sono regolati, in via di estensione analogica, dalla disciplina dettata dall'art. 8 della l. n. 604 del 1966, bensì, in assenza di una espressa regolamentazione, da quella generale del codice civile.

Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 19661 del 22/07/2019 (Rv. 654740 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2110, Cod_Civ_art_1223