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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 19580 del 19/07/2019 (Rv. 654502 - 01)

Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Congedo straordinario ex art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Finalità - Assistenza al disabile permanente, continuativa e globale - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, l'assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992 un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione; pertanto, ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo. (Nella specie, relativa a un lavoratore licenziato perché, in costanza di congedo, volontariamente richiesto per due anni consecutivi, senza frazionamenti pure possibili, si era allontanato dal disabile per un lasso di tempo significativo, soggiornando a molti chilometri di distanza, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato il recesso privo di giusta causa, senza verificare se tale condotta avesse preservato le finalità primarie dell'intervento assistenziale).

Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 19580 del 19/07/2019 (Rv. 654502 - 01)