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Professioni intellettuali - responsabilita' – Cass. n. 12869/2021

Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - responsabilita' - L.r. Campania n. 9 del 1983 - Figura professionale del collaudatoré in corso d'opera - Responsabilità professionale - Presupposti.

In tema di responsabilità professionale del collaudatore in corso d'opera, ai sensi della l.r. Campania n. 9 del 1983, dall’oggetto della normativa, che concerne la vigilanza sulle costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni ai fini della prevenzione del rischio sismico (art.1), nonché dagli specifici compiti, di preventivo calcolo e di successivo controllo, attribuiti a tale figura professionale (art.5) si desume che il presupposto necessario dell'insorgere della fattispecie di responsabilità è costituito dall'avvenuto inizio dei lavori dal momento che sia l'esercizio della vigilanza che la previa effettuazione dei calcoli statici, oltre al controllo dei particolari esecutivi non possono essere esigibili e valutabili prima dell'inizio della costruzione, dell'ampliamento o della ristrutturazione, non potendo il collaudatore non può essere chiamato a rispondere per I danni conseguenti ad attività compiute nell'ambito del cantiere ma estranee alle specifiche prestazioni a lui demandate.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12869 del 13/05/2021 (Rv. 661378 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2236