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Costituzione del rapporto - durata del rapporto – Cass. n. 12033/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - Termini di impugnativa del licenziamento ex art. 6 della l. n. 604 del 1966, come novellato dalla l. n. 183 del 2010 - Differimento dell'entrata in vigore in forza del d.l. n. 225 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 10 del 2011 - Ambito di applicazione - Contratti a termine in corso e scaduti tra il 24 novembre 2010 e il 23 gennaio 2011 - Inclusione - Conseguenze - Fondamento.

L'art. 32, comma 1-bis, della l. n. 183 del 2010, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla l. n. 10 del 2011, nel prevedere "in sede di prima applicazione" il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6 della l. n. 604 del 1966, sicché, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell'intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. "collegato lavoro") e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l'entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla "ratio legis" di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all'introduzione "ex novo" del suddetto e ristretto termine di decadenza.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 12033 del 06/05/2021 (Rv. 661197 - 01)