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Trattamento di cassa integrazione guadagni – Cass. n. 16382/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - Trattamento di cassa integrazione guadagni - Spettanza ai lavoratori assenti per malattia o infortunio - Credito ad una integrazione dei minori trattamenti attuati dalle forme previdenziali rispetto al tetto massimo della retribuzione - Riduzione nei limiti della C.I.G. - Conseguenze - Anticipazione da parte del datore di lavoro dell'intero trattamento di C.I.G. o dell'importo pari alla differenza fra questo e l'inferiore trattamento previdenziale.

 

Il trattamento di cassa integrazione guadagni - sia ordinario che straordinario - non è escluso rispetto ai lavoratori assenti per malattia od infortunio con diritto alla conservazione del posto (art. 2110 c.c.), ma il loro credito, in deroga all'art. 2110 citato (che prevede la liberazione del datore di lavoro dalla obbligazione di corrispondere anche a tali lavoratori la retribuzione solo ove siano predisposte equivalenti forme previdenziali, con conseguente permanenza di un'obbligazione integrativa nel caso che forme siffatte diano luogo a trattamenti di minore entità rispetto al tetto massimo della retribuzione stessa), si riduce nei limiti del suddetto trattamento, con la conseguenza che la legittima ammissione alla cassa integrazione comporta il subingresso dell'ente erogatore delle relative prestazioni in tali obbligazioni del datore di lavoro (il quale rimane tenuto alle anticipazioni quale "adiectus solutionis causa"), previa corrispondente riduzione delle medesime, nel senso che quest'ultimo è tenuto ad anticipare anche ai menzionati lavoratori o l'intero trattamento di cassa integrazione o l'importo pari alla differenza fra questo e l'inferiore trattamento di natura previdenziale o assistenziale.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16382 del 10/06/2021 (Rv. 661510 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2110

 

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2021