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Inserimento nella gestione sociale – Cass. n. 1546/2022

Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilità - Amministratore di fatto - Presupposti - Inserimento nella gestione sociale - Caratteri - Sistematicità e completezza - Necessità - Fattispecie.

 

In tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto amministratore di fatto colui che aveva aperto un conto corrente intestato alla società, aveva la disponibilità della documentazione riferibile alla stessa nonché delle password di accesso alla posta elettronica e dei recapiti dei fornitori).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1546 del 19/01/2022 (Rv. 663657 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2380 bis, Cod_Civ_art_2393 bis

 

Corte

Cassazione

1546

2022