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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - In genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2312 del 05/03/1991

Mutuo contratto solidalmente dai comproprietari per la ricostruzione di un immobile - Divisione dell'immobile comune - Clausola di suddivisione, nei rapporti interni, dell'obbligazione derivata dal mutuo, in proporzione delle quote assegnate in proprietà individuale - Natura - Atto ricognitivo di un effetto legale della divisione - Assoggettamento ad imposta di registro - Esclusione.

La dichiarazione - costituente oggetto di specifica clausola del negozio di divisione di un bene comune - che l'obbligazione solidalmente contratta per tale bene con un mutuo dai comproprietari (nella specie, per la ricostruzione di un immobile) è da intendere, nei rapporti interni fra i condebitori, suddivisa in proporzione delle quote assegnate, con detto negozio, alla proprietà individuale costituisce una mera ricognizione di un effetto legale necessariamente connesso alla divisione del bene comune, fermo restando, nei rapporti esterni col creditore, il carattere solidale dell'obbligazione (pur in presenza di notificazione dell'atto divisionale all'istituto di credito fondiario mutuante). Ne consegue che la detta dichiarazione, ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 634 del 1972 (ora artt. 20 e 21 del T.U., n. 131 del 1986), collocandosi nell'ambito di un rapporto di derivazione necessaria dai contratti di mutuo e di divisione non è suscettibile di autonomo assoggettamento ad imposta di registro quale atto di natura dichiarativa (dichiarazione di debito).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2312 del 05/03/1991