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Redditi prodotti in forma associata – Cass. n. 16871/2022

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile - redditi prodotti in forma associata - Società in nome collettivo - Recesso del socio - Opponibilità all'amministrazione finanziaria - Iscrizione nel registro delle imprese - Necessità - Onere probatorio a carico del contribuente - Sussistenza.

 

In tema di IRPEF, e con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, il socio di società in nome collettivo che non provveda tempestivamente - in conseguenza di recesso, esclusione, cessione della quota - a richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese della modifica dell'atto costitutivo, o non provi che l'amministrazione finanziaria ne fosse a conoscenza, non può opporre, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul suo reddito di partecipazione, la perdita della qualità di socio non iscritta e non comunicata.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16871 del 25/05/2022 (Rv. 664727 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2193, Cod_Civ_art_2285, Cod_Civ_art_2290, Cod_Civ_art_2295, Cod_Civ_art_2296, Cod_Civ_art_2300

 

Corte

Cassazione

16871

2022