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Plusvalenza da cessione di terreni edificabili a destinazione agricola – Cass. n. 24596/2022

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi diversi - operazioni speculative - Plusvalenza da cessione di terreni edificabili a destinazione agricola - Opzione per la tassazione sostitutiva - Indicazione nell'atto di vendita di un corrispettivo inferiore rispetto a quello rideterminato dal contribuente ex art. 7 della l. n. 448 del 2001 - Conseguenze - Decadenza del contribuente dal beneficio e possibilità per l'Amministrazione di determinare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri - Esclusione.

 

In tema di plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l'indicazione, nell'atto di vendita dell'immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base della perizia giurata a norma dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24596 del 10/08/2022 (Rv. 665772 - 01)

 

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Cassazione

24596

2022