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Obbligazione risarcitoria da fatto illecito – Cass. n. 36878/2021

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - in genere - Obbligazione risarcitoria da fatto illecito - Debito di valore - Interessi "compensativi" - Oneri probatori - Ricorso a criteri presuntivi - Ammissibilità.

 

L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione; la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure”, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36878 del 26/11/2021 (Rv. 663090 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056

 

Corte

Cassazione

36878

2021