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Principi comuni - ambito di applicazione - solidarieta'

Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - solidarieta'  - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 100 del 04/01/2019

Affissioni abusive - Sanzioni amministrative ex art. 24 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Responsabilità solidale di cui all'art.6, comma 3, l. n. 689 del 1981 - Configurabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 507 del 1993, per l'affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell'ente privo di personalità giuridica - nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consente di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico o di lavoro subordinato, ma anche tutte le ipotesi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività della quale il committente profitta);ciò a condizione che l'attività pubblicitaria sia riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il principio di cui in massima fosse applicabile anche ad una organizzazione sindacale e che sussistesse la sua responsabilità per l'affissione illecita di una locandina, nonostante la mancata individuazione delle persone fisiche che vi avevano provveduto, perché la detta locandina faceva riferimento ad uno sciopero promosso dalla medesima organizzazione, la sigla della quale era riportata assieme agli estremi della manifestazione che, nell'occasione, si sarebbe tenuta).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 100 del 04/01/2019