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Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Cass. n. 31687/2019

Rinuncia del difensore al mandato o revoca - Mancata sostituzione - Domanda di distrazione delle spese - Legittimazione del difensore rinunciatario o revocato - Esclusione - Fondamento.

Poiché l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese solo il difensore con procura, tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l’estinzione del mandato per rinuncia o revoca, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, in quanto l'art. 85 c.p.c., prevedendo l'inefficacia della revoca o della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore "nei confronti della controparte", non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinuncia e la revoca hanno effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale.

Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 31687 del 04/12/2019 (Rv. 656196 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_085, Cod_Proc_Civ_art_093

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

31687

2019