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Importo indicato nell'atto di intimazione – Cass. n. 2882/2022

Esecuzione forzata - competenza - per valore - opposizione all'esecuzione ex art 615 - Opposizione all'esecuzione - "Credito per cui si procede" ex art. 17 c.p.c. - Importo indicato nell'atto di intimazione - Titolo esecutivo formato contro il condominio e precetto nei confronti dei singoli condomini "pro quota" - Irrilevanza.

 

Ai fini della competenza nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il valore della controversia si determina, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., in base all'importo indicato nell'atto di intimazione (nella specie, rivolto "pro quota" millesimale nei confronti dei singoli condomini di un condominio, contro cui si era formato il titolo), non assumendo rilevanza che il titolo esecutivo tragga origine da un'unica obbligazione e che l'opposizione sia stata spiegata congiuntamente dai singoli debitori.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2882 del 31/01/2022 (Rv. 663867 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_017, Cod_Proc_Civ_art_615

 

Corte

Cassazione

2882

2022