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Titolo esecutivo nei confronti del conduttore – Cass. n. 9899/2022

Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - locazione - sublocazione e cessione - Titolo esecutivo nei confronti del conduttore - Efficacia nei confronti del subconduttore - Sussistenza - Fondamento.

 

La sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore o il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o morosità esplicano l'efficacia di titolo esecutivo nei confronti del subconduttore, ancorché quest'ultimo non abbia partecipato al giudizio, né sia menzionato nel titolo, in quanto la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell'art. 1595, comma 3, c.c.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022 (Rv. 664455 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Civ_art_1595

 

Corte

Cassazione

9899

2022