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Procedimento disciplinare - Contenuto ed ambito di applicazione – Cass. n. 8563/2021

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Contenuto ed ambito di applicazione - Sindacato in sede di legittimità - Condizioni e limiti - Fattispecie.

In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 si applica - sia per il suo tenore letterale sia per la sua collocazione sistematica - a tutte le ipotesi di illecito disciplinare, qualora la fattispecie tipica sia stata realizzata ma il fatto, per particolari circostanze anche non riferibili all'incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, secondo una valutazione che spetta alla Sezione disciplinare del CSM, soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Sezione disciplinare del CSM che aveva riconosciuto l'esimente in questione in favore di un P.M. che aveva preso parte ad un'udienza, tenuta davanti al GUP, nell'ambito di un procedimento penale che riguardava un avvocato con il quale aveva una relazione sentimentale, considerato che tale udienza era servita a concordare un mero rinvio, senza svolgimento di alcuna attività accusatoria/difensiva in senso tecnico).

Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 8563 del 26/03/2021 (Rv. 660878 - 02)