Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell’art. 22 del d. Igs. n. 109 del 2006 - Ordinanza fondata su fatti non contestati dai titolari dell'azione disciplinare - Ammissibilità - Fondamento.
La sospensione facoltativa di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006, può essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, sicché non assume rilievo la circostanza che taluni dei comportamenti ascritti non fossero stati contestati dai titolari della relativa azione.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 8565 del 26/03/2021 (Rv. 660950 - 01)