Violazione di legge nell'esercizio delle funzioni – Cass. n. 7337/2021
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Violazione di legge nell'esercizio delle funzioni - Responsabilità disciplinare - Condizioni - Idoneità del comportamento a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell'ordine giudiziario - Fattispecie in tema di sentenze emesse ex art. 281 sexies c.p.c. senza contestuale deposito in cancelleria.
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la grave violazione di legge rileva non in sé, bensì in relazione alla condotta deontologicamente deviante posta in essere nell'esercizio della funzione, ed impone, pertanto, una valutazione complessiva della vicenda e dell'atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome dovuto "quantomeno” ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui il singolo magistrato deve godere, sia il prestigio dell'ordine giudiziario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del CSM nella parte in cui aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare di cui all'art.2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, in quanto il magistrato incolpato, nel pronunciare 109 sentenze ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., non aveva provveduto al loro deposito nell'immediatezza, bensì in data successiva a quella risultante dai verbali e anche in un lasso temporale di vari mesi, così pregiudicando la possibilità delle parti di proporre impugnazione nel termine decorrente dalla lettura in udienza).
Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 7337 del 16/03/2021 (Rv. 660793 - 01)