Svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria – Cass. n. 6004/2021
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - Svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria - Illecito ex art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Rinvio all'art. 16 r.d. n. 12 del 1941 - Effetti - Delimitazione legislativa delle attività vietate - Circolare del C.S.M. sugli incarichi extragiudiziari - Portata integrativa o interpretativa della disciplina di legge - Esclusione - Conseguenze.
Il perimetro dell'illecito disciplinare, consistente nello svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria, è definito esclusivamente dall'art. 16, comma 1, del r.d. n. 12 del 30 gennaio 1941, in quanto richiamato espressamente dall'art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, non potendo l’attività di normazione secondaria espletata dal C.S.M. innovare o integrare la portata delle attività vietate, né restringerne l'ambito applicativo. Ne consegue che pur essendo previsto, nella circolare che disciplina gli incarichi extragiudiziari, il divieto di partecipazione, sotto qualsiasi forma ed indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione economica, organizzativa e scientifica delle scuole private di preparazione a concorsi o esami per l'accesso alla magistratura, non può ritenersi esclusa dall'illecito disciplinare configurato nell'art. 16, comma 1 del r.d. n. 12 del 1941, la condotta di partecipazione attiva alla gestione organizzativa e scientifica con esclusione della gestione economica.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 6004 del 04/03/2021 (Rv. 660640 - 01)