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Avvenuta deposizione testimoniale antecedente al giudizio – Cass. n. 22302/2021

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - in genere - Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Ricusazione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. per avere deposto nella causa come testimone - Condizioni - Avvenuta deposizione testimoniale antecedente al giudizio - Necessità - Fattispecie in tema di indicazione di un componente della Sezione indicato come testimone dall'incolpato.

 

Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, al fine di integrare il motivo di ricusazione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il giudice deposto nella causa come testimone, occorre che la testimonianza sia già precedentemente resa nella stessa controversia da giudicare. (Alla stregua di tale principio, è stata, nella specie, esclusa la ricorrenza di tale causa di ricusazione per un componente della Sezione disciplinare del CSM che era stato indicato come teste a discarico dall'incolpato).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 22302 del 04/08/2021 (Rv. 662229 - 05)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 52

 

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