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Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3314 del 11/02/2020 (Rv. 656891 - 05)

Presupposto dell'indebito - Pagamento in assenza del vincolo obbligatorio - Necessità - Ipotesi - Equiparazione della dichiarazione di incostituzionalità di disposizione di legge - Termine di prescrizione applicabile.

Prescrizione civile - termine - prescrizione ordinaria decennale.

L'azione di ripetizione dell'indebito presuppone l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta, derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale che la giustifichi o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi, ipotesi alle quali va equiparata la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione di legge in cui trovi fondamento il pagamento eseguito, così che il diritto alla restituzione dell'indebito che sorge in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3314 del 11/02/2020 (Rv. 656891 - 05)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2946

OBBLIGAZIONI IN GENERE

NASCENTI DALLA LEGGE

RIPETIZIONE DI INDEBITO