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092 Commissario giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 165 (Commissario giudiziale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 92 Commissario giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 165 (Commissario giudiziale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Sezione II Organi e amministrazione

Art. 92 Commissario giudiziale

1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126,133,134,135,136 e 137, in quanto compatibili, nonchè le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis,e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

3. Il commissario giudiziale vigila sull'attività del debitore e fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonchè ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Nel concordato in continuità aziendale, nel termine concesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione.

4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.

5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

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Art. 92 Commissario giudiziale

1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli «125,», 126, 133, 134, 136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis,e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso.

4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.

5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 14 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

  1. All'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole «Si applicano al commissario giudiziale gli articoli» sono inseriti il numero e il segno di interpunzione seguenti: «125,».


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