119 Risoluzione del concordato - Dlgs 14/2019 -Art. 186 (Risoluzione e annullamento del concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 119 Risoluzione del concordato - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 186 (Risoluzione e annullamento del concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 119 Risoluzione del concordato (1)
1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o piu' creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante.
3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.
4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno
dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.
7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo.
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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:
Art. 18 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
3. L'articolo 119 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito integralmente dal Dlgs n. 147/2020, art. 18 comma 3.
Precedente formulazione |green
Art. 119 Risoluzione del concordato
1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, ove richiesto da un creditore, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante.
3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.
4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.
precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 186 (Risoluzione e annullamento del concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
------------Aggiornamento
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
la giurisprudenza |green
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Documenti collegati:
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