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Albo degli amministratori giudiziari – Istituzione

Albo degli amministratori giudiziari – Istituzione - Nuove opportunita' anche per l'avvocatura - DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2010, n. 14 Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94. (GU n. 38 del 16-2-2010 )

Albo degli amministratori giudiziari - Istituzione - DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2010, n. 14 Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94. (GU n. 38 del 16-2-2010 )

Profesionisti che hanno concretamente svolto attivita' professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni - Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) le modalita' di iscrizione nell'Albo degli amministratori

DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2010 , n. 14

Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma
dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
(10G0028)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94,
recante delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli
amministratori giudiziari di cui all'articolo 2-sexies, comma 3,
della legge 31 maggio 1965, n. 575;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 gennaio 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 2 e 3
febbraio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Albo degli amministratori giudiziari

1. Presso il Ministero della giustizia e' istituito l'Albo degli
amministratori giudiziari, di seguito denominato: «Albo».
2. L'Albo e' articolato in una sezione ordinaria e in una sezione
di esperti in gestione aziendale.


Art. 2 Attivita' degli amministratori giudiziari

1. Gli iscritti nell'Albo degli amministratori giudiziari
provvedono alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione
dei beni sequestrati.
2. La gestione di beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro
o confisca e' riservata ai soli iscritti nella Sezione di esperti in
gestione aziendale di cui all'articolo 1, comma 2.
3. L'elencazione delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 non
pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' espressamente
attribuita dalla legge ovvero da regolamenti agli amministratori
giudiziari.

Art. 3 Iscrizione nell'Albo

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, hanno diritto
all'iscrizione nell'Albo coloro che, domiciliati in Italia, hanno
concretamente svolto attivita' professionale e risultano iscritti da
almeno cinque anni:
a) nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili;
b) nell'Albo professionale degli avvocati.
2. Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione
aziendale il requisito dello svolgimento di attivita' professionale
di cui al comma 1 deve essere riferito alla gestione di aziende
ovvero di crisi aziendali.
3. I soggetti di cui al comma 1, che attestino la frequentazione
con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di
gestione di aziende o di crisi aziendali, hanno diritto
all'iscrizione nell'Albo se risultano iscritti all'Albo professionale
di cui alle lettere a) o b) del comma 1 da almeno tre anni.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro per lo sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' di certificazione dei requisiti di
idoneita' professionale indicati ai commi 1, 2 e 3.

Art. 4 Onorabilita'

1. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che:
a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di
sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione;
c) hanno riportato condanna definitiva alla pena della
reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti
della riabilitazione:
1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;
2) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del
Codice Civile;
3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un
anno;
4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la
fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per
un tempo non inferiore a sei mesi;
d) non hanno riportato negli ultimi dieci anni sanzioni
disciplinari diverse dall'ammonimento, irrogate dall'ordine
professionale di appartenenza.

Art. 5 Cancellazione dall'Albo

1. Il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di
giustizia - Direzione generale della giustizia civile, di seguito
denominato: «Ministero», se accerta l'insussistenza o il venir meno
dei requisiti previsti dal presente decreto, ne da' comunicazione
all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per
regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro il termine
assegnato non si sia provveduto, il Ministero, sentito l'interessato,
dispone con decreto motivato la cancellazione dall'Albo. Il Ministero
procede immediatamente alla cancellazione qualora vengano meno i
requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 4.
2. Il provvedimento di cancellazione e' notificato all'interessato.


Art. 6 Vigilanza del Ministro della giustizia

1. Il Ministero vigila sull'attivita' degli iscritti nell'Albo.
2. L'autorita' giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli
enti pubblici e gli ordini professionali interessati comunicano al
Ministero i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per
inadempienze ai doveri inerenti alle attivita' di amministrazione dei
beni sequestrati o confiscati.
3. Il Ministero, quando accerta fatti che compromettono gravemente
l'idoneita' al corretto svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 2, sentito l'interessato, puo' disporre con decreto
motivato la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo
non superiore ad un anno e nei casi piu' gravi puo' disporre la
cancellazione.
4. Il Ministero puo' altresi' procedere alla sospensione in caso di
pendenza di procedimento penale a carico dell'iscritto per taluno dei
reati indicati all'articolo 4, comma 1, fino all'esito del
procedimento.
5. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono notificati
all'interessato.


Art. 7 Iscrizione in sede di prima formazione dell'Albo

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero, accertati i titoli dei richiedenti, procede
alla formazione dell'Albo. L'Albo e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Ministro della
giustizia.
2. In sede di prima formazione possono essere iscritti all'Albo,
purche' presentino domanda entro il termine di centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili e nell'albo degli avvocati da almeno cinque anni;
b) i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera a) che
abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in
vigore del presente decreto, l'attivita' di amministratore
giudiziario.
3. Per la sezione degli esperti in gestione aziendale, possono
essere iscritti all'Albo, purche' presentino domanda entro il termine
di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), che abbiano
svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del
presente decreto, l'attivita' di amministratore giudiziario di
aziende sottoposte a sequestro ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma
4-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di curatore
fallimentare o di altro organo della procedura nominato
dall'autorita' giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di
crisi aziendali;
b) i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la
data di entrata in vigore del presente decreto, l'attivita' di
commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai
sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive
modificazioni.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, il termine
indicato ai commi 2 e 3 e' ridotto a tre anni.
Art. 8 Compensi degli amministratori giudiziari

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di calcolo e
liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sulla base delle
seguenti norme di principio:
a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni o
complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;
b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o
confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o
complessi di beni che beni costituiti in azienda, si applichi il
criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione piu'
onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra
tipologia di gestione meno onerosa;
c) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base
di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in
azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta
dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni;
d) previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito,
su proposta del giudice delegato, nell'ambito di percentuali da
definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento, sulla base dei
seguenti elementi:
1) complessita' dell'incarico o concrete difficolta' di
gestione;
2) possibilita' di usufruire di coadiutori;
3) necessita' e frequenza dei controlli esercitati;
4) qualita' dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
5) sollecitudine con cui sono state condotte le attivita' di
amministrazione;
e) previsione della possibilita' di ulteriore maggiorazione a
fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di
eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda
oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati
dell'amministrazione particolarmente positivi;
f) previsione delle modalita' di calcolo e liquidazione del
compenso nel caso in cui siano nominati piu' amministratori per
un'unica procedura.


Art. 9 Contributo per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari

1. Per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari e' posto
a carico dell'iscritto un contributo annuo alle spese, da
corrispondersi al momento della presentazione della domanda
d'iscrizione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1, nella misura
necessaria alla copertura delle spese per la tenuta dell'Albo, e le
modalita' di versamento sono stabilite con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico. Analogamente, il contributo e' aggiornato
ogni tre anni.

Art. 10 Regolamento

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite:
a) le modalita' di iscrizione nell'Albo degli amministratori
giudiziari;
b) le modalita' di sospensione e cancellazione dall'Albo degli
amministratori giudiziari;
c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del
Ministero.

Art. 11 Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero della giustizia
svolge i compiti di cui agli articoli 5 e 6 nell'ambito delle proprie
competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 febbraio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Alf