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Certificati medici: scambio di dati

13 febbraio 2010 - Certificati medici: scambio di dati tra Inps e Inpdap Garante della privacy

Certificati medici: scambio di dati tra Inps e Inpdap Garante della privacy -

L'Inps potrà ricevere dall'Inpdap le informazioni sulle amministrazioni a cui inviare i certificati medici dei dipendenti pubblici. Il Garante ha infatti dato il via libera allo scambio di dati tra i due enti che avevano comunicato all'Autorità la necessità di realizzare tale flusso informativo.Newsletter n. 334b dell'11 febbraio 2010

Certificati medici: scambio di dati tra Inps e Inpdap Garante della privacy - Newsletter n. 334b dell'11 febbraio 2010

L'Inps potrà ricevere dall'Inpdap le informazioni sulle amministrazioni a cui inviare i certificati medici dei dipendenti pubblici. Il Garante ha infatti dato il via libera allo scambio di dati tra i due enti che avevano comunicato all'Autorità la necessità di realizzare tale flusso informativo.

In base alla “riforma Brunetta” del pubblico impiego in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica deve essere inviata per via telematica, direttamente dal medico che la rilascia, all'Inps e da questo immediatamente inoltrata all'ente dove il dipendente lavora. Per poter eseguire questi invii l'Inps deve acquisire presso l'Inpdap gli estremi identificativi delle amministrazioni dove prestano servizio gli impiegati. Perché una tale comunicazione di dati tra enti sia possibile, è però necessario che essa sia prevista da una norma di legge o di regolamento oppure sia indispensabile per assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei soggetti pubblici interessati. Mancando la previsione normativa, l'Inps ha dunque rappresentato al Garante la necessità di accedere ai dati dell'Inpdap per poter svolgere i propri compiti istituzionali in materia di controlli sulle assenze.

L'Autorità ha riconosciuto, pur in assenza di un'espressa norma di legge e di regolamento, le esigenze dell'Inps e ha stabilito che l'ente, per le proprie funzioni istituzionali, possa acquisire dall'Inpdap i dati delle amministrazioni dove prestano servizio i dipendenti pubblici. Ha comunque prescritto ai due enti di assicurare l'accesso selettivo alle sole informazioni essenziali e di individuare strumenti e misure organizzative per garantire la protezione dei dati, in particolare con il tracciamento delle operazioni compiute dal personale incaricato. Inps e Inpdap dovranno poi stipulare una convenzione atta a circoscrivere le finalità per le quali viene consentito questo esclusivo trattamento dei dati, definendo rigorose procedure per l'autenticazione e le autorizzazioni degli utenti deputati alla consultazione dei dati. L'Inps non dovrà in ogni caso creare banche dati autonome con le informazioni ricevute dall'Inpdap. In conformità alle norme in materia, infine, ha ricordato l'Autorità, i certificati medici trasmessi dall'Inps alle amministrazioni non dovranno contenere l'indicazione della diagnosi.