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sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18683 del 04/09/2014

Art. 43 del d.lgs. n. 415/1996 e art. 190 del d.lgs. n. 58/1998 - Natura di "norme in bianco" - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18683 del 04/09/2014

In tema di servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e di intermediazione finanziaria, gli artt. 43 del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e 190 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nel prevedere, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché dei relativi dipendenti, la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza, tra l'altro, delle "disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia", non costituiscono norme punitive "in bianco", né comportano alcuna indeterminatezza del precetto, poiché, atteso il particolare tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, realizzano solo una etero integrazione del precetto, consentita dalla riserva di legge sancita dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18683 del 04/09/2014