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Espropriazione per pubblico interesse -Indennità

Occupazione temporanea - Conseguenze - Perdita della disponibilità del bene - Diritto all'indennizzo - Finalità - Rapporti con le indennità di espropriazione e di asservimento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8433 del 28/05/2012

 

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8433 del 28/05/2012

Il provvedimento di occupazione temporanea preordinato alla espropriazione di un immobile privato attribuisce immediatamente alla P.A. il diritto di disporne allo scopo di accelerare la realizzazione dell'opera pubblica, per la quale è stato emanato, ed incide in misura corrispondente sui poteri dominicali del titolare del bene, privandolo, in tutto o in parte, delle facoltà di godimento e di disposizione; ciò fa sorgere, per il mancato godimento del bene, il diritto all'indennizzo ex art. 42 Cost., separato ed aggiuntivo rispetto all'indennità di espropriazione e all'indennità di asservimento nel caso di imposizione di una servitù (nella specie, di elettrodotto), sebbene a questa commisurato, ed a prescindere dal titolo in base al quale la vicenda ablativa possa concludersi (cessione volontaria, espropriazione formale, occupazione acquisitiva, asservimento).