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procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia

procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO Indizione della procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia. (Tornata 2013). (GU n.9 del 1-2-2013)

Il direttore generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni, recante «Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni,
concernente «Istituzione del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo,
a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244», e, in particolare, l'art. 1, istitutivo del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010,
n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il
funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2,
comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle
universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega
al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario», e, in particolare, gli articoli 15 e 16;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 luglio 2011, prot. n. 336, recante la
«Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all'art. 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 12 giugno 2012, prot. n. 159, recante la
«Rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell'art. 5 del
decreto 29 luglio 2001», che modifica il predetto DM 29 luglio 2011;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 2 maggio 2011, prot. n. 236, concernente «Definizione
delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane
e quelle estere di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) della legge
n. 240/2010»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre
2011, n. 222, e successive modificazioni, recante «Regolamento
concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale
per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art.
16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240» e, in particolare, l'art. 3,
comma 4, ai sensi del quale il mancato conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale preclude la partecipazione
alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il
medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della
fascia superiore;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4 gennaio 2012, n. 159, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, concernente «Compenso da
corrispondere ai componenti, in servizio all'estero, della
commissione nazionale prevista per il conseguimento dell'abilitazione
scientifica nazionale per le funzioni di professore di prima e di
seconda fascia - art. 16, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 giugno 2012, n. 76, concernente «Regolamento recante
criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini
dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per
l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori
universitari, nonche' le modalita' di accertamento della
qualificazione dei commissari ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettere
a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4
e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14
settembre 2011, n. 222»;
Visto l'avviso di rettifica del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 giugno 2012, n.
76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 19 giugno 2012, con il quale e' stato approvato il
nuovo statuto del Consorzio CINECA;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 12 giugno 2012, prot. n. 158, con il quale e' stato
costituito il Comitato tecnico per la validazione delle procedure
informatiche da utilizzare ai fini dell'abilitazione scientifica
nazionale;
Visto l'esito della riunione del 17 luglio 2012 del predetto
Comitato tecnico, nelle quali e' stata effettuata la validazione
delle procedure informatiche riguardanti il conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo Unico in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la delibera del 21 giugno 2012, n. 50, dell'ANVUR, con la
quale e' stabilita la modalita' di calcolo degli indicatori da
utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della
valutazione dei candidati per l'abilitazione scientifica nazionale;
Visto il decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012, con il
quale e' stata avviata la procedura per la formazione delle
commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione alle
funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;
Viste le delibere dell'ANVUR n. 64 del 13 agosto 2012 e n. 67 del
23 agosto 2012, come modificate dalla delibera del Presidente
dell'ANVUR n. 7 del 27 agosto 2012, con cui sono stati stabiliti i
valori delle mediane in relazione, rispettivamente, ai settori
bibliometrici ed ai settori non bibliometrici;
Visti gli atti sulla base dei quali si stanno completando le
procedure di nomina delle predette commissioni;
Vista la nota direttoriale del 6 luglio 2012, prot. n. 3348, con
la quale la Direzione generale per l'universita', lo studente e il
diritto allo studio universitario ha chiesto alla Conferenza dei
rettori delle universita' italiane (CRUI) di provvedere alla
formulazione della proposta della lista degli atenei idonei ad
ospitare i lavori delle commissioni di abilitazione;
Vista la proposta della CRUI del 19 luglio 2012, prot. n.
710/P/gl, relativa alla proposta di individuazione delle universita'
sedi delle procedure di abilitazione scientifica nazionale;
Visto l'esito del sorteggio delle Universita' sedi delle
procedure di abilitazione effettuato in data 20 luglio 2012;
Visto il decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012, con il
quale e' stata indetta la procedura per il conferimento
dell'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima
e seconda fascia per l'anno 2012;
Visto l'art. 1, comma 398, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
ai sensi del quale le procedure per il conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale devono concludersi entro
cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande da parte dei candidati all'abilitazione;
Vista la nota circolare del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dell'11 gennaio 2013, prot. n. 754,
su alcuni aspetti applicativi della nuova disciplina per il
conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale introdotta
dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Decreta:

Art. 1 (Oggetto della procedura)

1. Ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 222 del 2011, e' indetta la
procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e
seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui all'allegato 3
del presente decreto.

Art. 2 (Domanda di partecipazione)

1. A decorrere dalla data del 15 febbraio 2013, la domanda di
partecipazione alla procedura di cui all'art. 1 e' presentata, a pena
di esclusione, mediante la procedura telematica validata dal comitato
tecnico ai sensi dell'art. 3, comma 5, del DPR n. 222 del 2011,
accessibile dal sito del Ministero - sezione «Universita'»
(http://www.istruzione.it/web/universita/home) - o direttamente
all'indirizzo http://abilitazione.miur.it , entro i termini di cui al
comma 4. A tal fine la domanda e' compilata in lingua italiana o in
lingua inglese:
a) dai professori e ricercatori in servizio presso le
universita' italiane mediante l'apposita sezione presente nel «sito
docente» (https://loginmiur.cineca.it/); in tal caso saranno altresi'
utilizzate le informazioni gia' presenti con riferimento a ciascun
candidato;
b) dai soggetti non ricompresi nella categoria di cui alla
lettera a), a seguito di registrazione nell'apposita sezione presente
nel «sito docente» (https://loginmiur.cineca.it).
2. A pena di esclusione, la domanda deve contenere:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo (di residenza
o di domicilio) prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla
presente procedura;
e) dall'indicazione del settore concorsuale nell'ambito di
quelli di cui all'allegato 3 e della fascia dei professori
universitari per cui si presenta la domanda di abilitazione.
3. La domanda e' corredata:
a) dal curriculum vitae compilato attraverso la procedura
telematica e contenente l'elenco complessivo dei titoli posseduti,
delle pubblicazioni scientifiche (comprensive, laddove disponibili,
dei codici identificativi nelle banche dati di riferimento e dei
codici standard internazionali di identificazione), pubblicate fino
alla data di presentazione della domanda, anche ai fini
dell'adempimento degli oneri di pubblicita' di cui all'art. 3, comma
5, del DPR n. 222 del 2011; nel curriculum vitae devono altresi'
essere contenute le informazioni riguardanti i periodi di congedo per
maternita', gli altri periodi di congedo o aspettativa, previsti
dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio, e le
eventuali interruzioni motivate e documentate dell'attivita'
scientifica;
b) nell'ambito dell'elenco delle pubblicazioni di cui alla
lettera a), dalle pubblicazioni scientifiche, che a pena di
esclusione sono caricate in formato elettronico (.pdf) e nel numero
massimo di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto
rispettivamente per l'abilitazione alla prima e alla seconda fascia;
tra le pubblicazioni devono essere indicate quelle soggette a
copyright di terzi;
c) nell'ambito dell'elenco dei titoli di cui alla lettera a),
dall'eventuale documentazione attestante gli stessi, da caricare in
formato elettronico (.pdf);
d) dal consenso al trattamento dei dati personali e alla
pubblicazione dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche (sul sito del Ministero, dell'Unione europea e
dell'Universita' sede della procedura) nonche' degli atti relativi
alla procedura di abilitazione, dei giudizi individuali espressi da
ciascun commissario e dei pareri pro veritate (sul sito del
Ministero) secondo quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto
del DLgs n. 196 del 2003.
4. La domanda di ammissione deve essere interamente compilata
entro e non oltre le ore 12.00 (ora italiana) del 31 ottobre 2013 e
perfezionata, entro e non oltre le ore 17.00 (ora italiana) dello
stesso giorno, con l'invio della scheda di sintesi della domanda,
generata in formato elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in
lingua italiana o in lingua italiana e in lingua inglese (per coloro
che optano per la compilazione della domanda in lingua inglese),
secondo una delle seguenti modalita':
a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico
software in grado di supportare tale modalita'; in questo caso la
predetta scheda di sintesi dovra' essere firmata e poi caricata per
l'invio elettronico in formato «.p7m» tramite l'apposita sezione
della procedura telematica;
b) mediante sottoscrizione della scheda di sintesi della
domanda da parte del candidato, cui deve essere allegata copia in
formato elettronico (.pdf) del proprio documento di identita';
entrambi i documenti devono essere caricati e inviati tramite
l'apposita sezione della procedura telematica.
5. Coloro che, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del DD n. 222 del
2012, abbiano ritirato la propria candidatura dalle procedure di
abilitazione indette per l'anno 2012, potranno trasferire le
informazioni gia' presenti nella domanda precedentemente presentata
utilizzando le apposite procedure telematiche disponibili nel «sito
docente» e provvedendo al loro eventuale aggiornamento, entro gli
stessi termini di cui al comma 4.
6. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione
allegata da parte degli candidati sono da ritenersi rilasciate ai
sensi del DPR n. 445 del 2000.
7. Coloro che intendono presentare la propria candidatura per
piu' di una fascia e di un settore concorsuale sono tenuti a
presentare domanda distintamente per ogni fascia e settore
concorsuale.
8. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di cui al comma 1 decorre il termine previsto dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei
commissari.
9. L'eventuale ritiro della domanda puo' essere presentato dal
candidato, con le modalita' telematiche di cui ai commi 1 e 4, entro
quindici giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Universita' sede
della procedura delle determinazioni di cui all'art. 3, comma 3, del
DM n. 76 del 2012.
10. In applicazione dell'art. 3, comma 4, del DPR n. 222 del
2011, le domande di coloro che si sono candidati all'abilitazione
scientifica nazionale ai sensi del decreto direttoriale n. 222 del
2012 saranno escluse dalla partecipazione alle procedure di
abilitazione indette con il presente decreto ove risulti che gli
stessi, all'esito della relativa procedura, non abbiano conseguito
l'abilitazione per il medesimo settore concorsuale della medesima
fascia ovvero della fascia superiore.

Art. 3 (Sedi delle procedure)

1. Le universita' sedi delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione, individuate ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DPR
n. 222 del 2011, sono indicate, per ciascun settore concorsuale,
nell'allegato 3. Su richiesta della commissione e compatibilmente con
il rispetto dei tempi della procedura, possono essere disposte
modifiche della sede ospitante la procedura.
2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano le
strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle
procedure.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'universita' nomina,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il responsabile del procedimento che ne assicura il
regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi
comprese le forme di pubblicita' relative alle fasi della procedura
successiva alla scelta della sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione
sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per
l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'
statali e del contributo di funzionamento delle universita' non
statali legalmente riconosciute.

Art. 4 (Lavori delle commissioni)

1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'universita' in cui
si espletano le procedure di abilitazione, elegge tra i propri
componenti il presidente e il segretario. Nella prima riunione la
commissione definisce, altresi', le modalita' organizzative per
l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia.
Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due
giorni al responsabile del procedimento individuato ai sensi
dell'art. 3, comma 3, il quale ne assicura la pubblicita' sul sito
dell'Universita' per almeno sette giorni prima della successiva
riunione della commissione e per tutta la durata dei lavori. La
successiva riunione della commissione puo' tenersi solo a partire
dall'ottavo giorno successivo alla pubblicazione. Prima di procedere
alle attivita' di cui al comma 2 la commissione procede alle
determinazioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, commi 1 e 4,
lettera l), 5, commi 1 e 4, lettera h), e 6, comma 5, del DM n. 76
del 2012.
2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1, le commissioni
accedono per via telematica alle domande, all'elenco dei titoli e
delle pubblicazioni scientifiche, nonche' alla relativa
documentazione, presentati ai sensi dell'art. 2. Per garantire la
riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite codici di accesso
attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari. In
ogni caso la consultazione delle pubblicazioni soggette a copyright
da parte dei commissari avviene nel rispetto della normativa vigente
a tutela dell'attivita' editoriale e del diritto d'autore.
3. La commissione, nello svolgimento dei lavori, puo' avvalersi
della facolta' di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di
esperti revisori ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera i), della
legge n. 240 del 2010. La facolta' e' esercitata, su proposta di uno
o piu' commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della
commissione. Anche per gli esperti revisori si applica quanto
previsto dal comma 2, ultimo periodo.
4. La commissione attribuisce l'abilitazione con motivato
giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per
funzioni e per area disciplinare, definiti dagli articoli 3, 4, 5, 6
e 7 del DM n. 76 del 2012, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR n.
222 del 2011, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli
posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla
data di presentazione della domanda, previa sintetica descrizione del
contributo individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte.
In particolare, ai fini del calcolo degli indicatori dei singoli
candidati di cui agli allegati A e B del DM n. 76 del 2012, il
riferimento ai dieci anni consecutivi deve essere inteso includendo
le pubblicazioni scientifiche pubblicate nei dieci anni precedenti
alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale e fino alla data di presentazione della domanda.
L'eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 3 e'
adeguatamente motivato.
5. La commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei
componenti.
6. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro
il 31 marzo 2014. Se i lavori non sono conclusi nel termine di cui al
primo periodo, e' assegnato un termine non superiore a sessanta
giorni per la conclusione degli stessi. Decorso tale termine, e'
avviata la procedura di sostituzione della commissione, con le
modalita' di cui all'art. 7 del DPR n. 222 del 2011 e fermi restando
gli atti compiuti ai sensi dell'art. 6 del medesimo DPR, con
l'assegnazione alla nuova commissione di un termine non superiore a
tre mesi per la conclusione dei lavori. E' facolta' della nuova
commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare
salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione
sostituita.
7. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro
collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna
fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti
tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su
ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove
acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonche' la
relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte
integrante e necessaria dei verbali. Entro 15 giorni dalla
conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla
commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al
Ministero.
8. I giudizi individuali espressi dal commissario di cui all'art.
6, comma 7, del DPR n. 222 del 2011, e i pareri pro veritate di cui
al comma 3 possono essere resi anche in una lingua comunitaria
diversa dall'italiano.
9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi
individuali espressi da ciascun commissario e i pareri pro veritate
sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di 120 giorni.
10. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di
cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 del 2010,
la durata dell'abilitazione e' pari a quattro anni dal suo
conseguimento.
11. Il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la
partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio
successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia
ovvero della fascia superiore.

Art. 5 (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, sono
titolari del trattamento dei dati personali forniti dai candidati
all'abilitazione il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca-Direzione generale per l'universita', lo studente e il
diritto allo studio universitario, p.zza Kennedy n. 20, 00144 Roma, e
le universita' sedi delle procedure di abilitazione, come individuate
dall'allegato 3. Tali dati sono raccolti, per le finalita' di
gestione delle procedure di abilitazione, dai titolari del
trattamento, secondo le modalita' previste dal presente decreto, per
il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033,
Casalecchio di Reno, Bologna. Il responsabile del trattamento dei
dati personali e' individuato nel Direttore del CINECA.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per la valutazione
dei candidati ai fini del conseguimento dell'abilitazione scientifica
nazionale e per la gestione delle relative procedure.
3. Le predette informazioni saranno diffuse esclusivamente nei
casi e secondo le modalita' previste dal DPR n. 222 del 2011.
4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai
sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana nonche' sui siti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dell'Unione europea e di tutte le
universita' italiane.
Roma, 28 gennaio 2013.

Il direttore generale: Livon