Skip to main content

beni - immateriali - brevetti - violazione di privativa Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 622 del 11/01/2013

Brevetto per invenzione industriale - Portata - Protezione di tutti i prodotti causalmente discendenti dal procedimento brevettato - Effetti - Contraffazione del "cuore" inventivo del procedimento - Condizioni - Fattispecie. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 622 del 11/01/2013

massima|green


Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 622 del 11/01/2013
In tema di contraffazione di brevetto per invenzioni industriali, la protezione che abbia per oggetto il procedimento industriale si estende a tutti quei prodotti che ne siano effetto diretto, ovvero causalmente discendano dalla filiera relativa alle soluzioni tecniche brevettate; né rileva, al fine di escluderne la contraffazione, che il prodotto non sia stato rivendicato. La protezione non si estende, invece, a prodotti che, pur simili, siano ottenuti mediante un procedimento diverso da quello protetto. (Fattispecie relativa alla contraffazione di un brevetto per la produzione di "compost", accertata con riguardo alle fasi centrali e caratterizzanti il "cuore" inventivo del procedimento brevettato, restando irrilevante la mancanza di una sola fase delle sei brevettate.).