Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6492 del 12/03/2024
Riscatto agrario - Termine per il pagamento del prezzo ex art. 8, comma 6, l. n. 590 del 1965 - Modifica ad opera dell'art. 224 d.l. n. 34 del 2020 - Applicabilità ai giudizi pendenti - Interpretazione.
In materia di riscatto agrario, la norma transitoria di cui al secondo periodo del comma 4 dell'art. 224, d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 - a mente della quale "si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" la disposizione di cui al primo periodo della stessa norma, che ha modificato l'art. 8, comma 6, della l. n. 590 del 1965, stabilendo in sei mesi (invece che tre) il termine entro il quale deve essere versato il prezzo di acquisto, decorrente, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto, ai sensi della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo unico della legge n. 2 del 1979 - deve essere intesa come riferita ai giudizi riguardanti il diritto di riscatto e non a quelli diretti all'accertamento della decadenza da tale diritto per il mancato tempestivo pagamento del prezzo, ove maturata anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione ed in base al testo previgente.