1577.Necessità di riparazioni.
Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo VI: DELLA LOCAZIONE Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Art.1577.Necessità di riparazioni.
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Articolo vigente
Art. 1577.Necessità di riparazioni.
1. Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.
2. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
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Documenti collegati:
Locazione - riparazioni (necessità di riparazioni) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19626 del 11/07/2023 (Rv. 668264 - 01)
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L'...
Riparazioni a carico del locatore e del conduttore – Cass. n. 16437/2021
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fine
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