1538.Vendita a corpo.
Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo I: DELLA VENDITA Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II: DELLA VENDITA DI COSE MOBILI Sezione III: DELLA VENDITA DI COSE IMMOBILI Art.1538.Vendita a corpo.
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Articolo vigente
Art. 1538.Vendita a corpo.
1. Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura , sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.
2. Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.
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