Pensione di inabilità - Requisito reddituale - Tipizzazione legale della prova - Autocertificazioni - Inidoneità nel giudizio civile - Fattispecie.
In materia di pensione di inabilità, la prova del requisito reddituale deve essere fornita attraverso le attestazioni degli uffici finanziari richieste dall'art. 26 della l. n. 153 del 1969, potendo la documentazione a corredo della domanda essere sostituita da autocertificazioni rese dall'interessato sotto la propria responsabilità solo in sede di procedimento amministrativo, non di giudizio civile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto i modelli 730 e CUD inidonei a dimostrare la sussistenza del requisito reddituale).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9010 del 05/05/2016