articolo vigente
Articolo vigente
Art. 74.(Parentela).
1. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.
modifiche - note
COMMENTI
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 104, comma 4) che "I diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle eredità aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine".
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PRECEDENTE FORMULAZIONE
Art. 74. Parentela.
1. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.
(1) L'articolo che recitava: "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite." è stato così modificato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.
la giurisprudenza
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