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0194. Divisione dei beni della comunione.

Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo VI: del matrimonio capo VI: del regime patrimoniale della famiglia sezione I: disposizioni generali Sezione II: del fondo patrimoniale Sezione III: della comunione legale Art.194. Divisione dei beni della comunione.

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Articolo vigente

Art. 194. Divisione dei beni della comunione.

1. La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.

2. Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.


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Codice civile

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