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0492.Garanzia.

Codice Civile Libro Secondo: delle successioni titolo I: disposizioni generali sulle successioni capo V: dell'accettazione dell'eredita' sezione I: disposizioni generali sezione II: del beneficio d'inventario art. - 492.garanzia.

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Articolo vigente

Art. 492.Garanzia

1. Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.


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