Cessione di cambiali - Cass. n. 15141/2022
Obbligazioni in genere - adempimento - cessione di un credito in luogo dell'adempimento - titoli di credito - estinzione (pagamento) - Cessione di cambiali - Efficacia "pro soluto" - Inequivoca volontà di estinguere l'obbligazione - Necessità - Efficacia "pro solvendo" - Momento estintivo dell'obbligazione - Riscossione del credito - Onere della prova a carico del debitore cedente - Sussistenza.
In ipotesi di cessione di cambiali in luogo dell'adempimento, la volontà di conferire ai titoli efficacia "pro soluto", con conseguente immediata estinzione dell'obbligazione di pagamento, deve essere espressa in modo univoco ed inequivocabile, mentre nel caso più comune di cessione "pro solvendo" l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore cedente, con conseguente onere di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 2697, comma 2, c.c., di provare non solo la cessione, ma anche l'intervenuta estinzione del debito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15141 del 12/05/2022 (Rv. 664826 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1197, Cod_Civ_art_1198, Cod_Civ_art_2697