Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilità - del debitore - Contratto di comodato - Azione in restituzione - Onere della prova - Riparto.
L’attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l’ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021 (Rv. 663183 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1809, Cod_Civ_art_1810
Corte
Cassazione
36057
2021