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Azione di ripetizione di indebito – Cass. n. 36595/2022

Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi - Interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Ambito applicativo - Azione di ripetizione di indebito - Esclusione - Fondamento.

 

Gli interessi moratori disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 2002 sono stati introdotti in attuazione della direttiva 2000/35/CE, al fine di svolgere una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, definite dall'art. 2 d.lgs. cit. Anche se il "solvens" è un imprenditore commerciale, non possono, pertanto, essere conteggiati quando è proposta l'azione di ripetizione dell'indebito, per mezzo della quale è semplicemente chiesto in restituzione quanto sia stato pagato in assenza di una causa giustificativa.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36595 del 14/12/2022 (Rv. 666458 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1219

 

Corte

Cassazione

36595

2022