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Procura speciale rilasciata da società cancellata dal registro delle imprese – Cass. n. 27847/2022

Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - liquidazione - organi sociali durante la liquidazione - - liquidatori - cancellazione della società - procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Ricorso per cassazione - Procura speciale rilasciata da società cancellata dal registro delle imprese - Inesistenza - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Consapevolezza della carenza di qualità di legale rappresentante in capo al conferente la procura - Irrilevanza - Ragioni.

 

La procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l'avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante; ne consegue che l'attività processuale svolta resta nell'esclusiva responsabilità del legale, del quale è, pertanto, ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio, indipendentemente dalla sua effettiva consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura, essendo compito dell'avvocato che riceve un mandato e autentica la sottoscrizione in calce alla procura speciale, verificare, oltre che l'identità del sottoscrittore, la sussistenza, in capo allo stesso, di validi poteri rappresentativi dell'ente collettivo, al fine di assicurare gli effetti dell'atto, restando ferma, peraltro, l'eventuale corresponsabilità di quest'ultimo - da farsi valere dal difensore in un autonomo giudizio di rivalsa -, laddove abbia consapevolmente speso poteri rappresentativi della società già cancellata dal registro delle imprese.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27847 del 22/09/2022 (Rv. 665953 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091

 

Corte

Cassazione

27847

2022