Omessa o irregolare tenuta della contabilità – Cass. n. 198/2022
Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilità - Azione del curatore - Omessa o irregolare tenuta della contabilità - Determinazione del danno - Inversione dell'onere della prova - Esclusione - Liquidazione equitativa del danno - Sussistenza.
Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, comma 2, l.fall., ove la mancanza o l'irregolare tenuta delle scritture contabili renda difficile per la curatela una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, non trova applicazione il principio dell'inversione dell'onere della prova, ma il curatore può invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 c.c. e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 198 del 05/01/2022 (Rv. 663554 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2486, Cod_Civ_art_1223