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20 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) CAPO I – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE SEZIONE I – Disposizioni relative al libro I Art. 20.

Art. 20.

1. Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.

(...) (1)

(1) Il comma che recitava: "Il provvedimento di cancellazione è annotato d'ufficio nel registro a cura della cancelleria del tribunale." è stato abrogato dall'art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

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