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125. (Riassunzione della causa)

Codice di procedura civile - Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa Sezione II: Dell'istruzione della causa Sezione III: Della decisione della causa 125. (Riassunzione della causa)

Art. 125. (Riassunzione della causa)

1. Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere:

  1. l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;

  2. il nome delle parti e dei loro difensori con procura;

  3. il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;

  4. l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163-bis del codice;

  5. l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del codice;

  6. l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell'articolo 307 primo comma del codice, l'indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.

2. Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l'udienza di prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in un'udienza di istruzione. Se il giudice istruttore già designato non fa più parte del tribunale o della sezione, la parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione.

3. La comparsa è notificata a norma dell'articolo 170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente.

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