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188.(Dichiarazione di inefficacia del decreto d'ingiunzione)

TITOLO V Dei procedimenti speciali Art. 188.(Dichiarazione di inefficacia del decreto d'ingiunzione) Art. 189.(Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi)

Art. 189.(Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi)

1. La parte alla quale non è stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'articolo 644 del Codice può chiedere con ricorso al giudice che ha pronunciato il decreto che ne dichiari l'inefficacia.
2. Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione è fatta nel domicilio di cui all'articolo 638 del Codice se avviene entro l'anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice se è fatta posteriormente.
3. Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti.
4. Il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari.

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Inefficacia ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ. - Condizioni - Omessa od inesistente notifica - Necessità - Notifica fuori termine o nulla - Pronuncia di inefficacia - Nullità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8126 del 02/04/2010 Il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia...

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