Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010
Ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111, comma secondo, Cost. - Diritto fondamentale - Conseguenze - Obbligo di evitare il dispendio di attività processuali - Configurabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie in tema di omessa integrazione del contraddittorio, in sede di legittimità, nei confronti di alcune parti totalmente vittoriose nei gradi di merito in causa inscindibile.
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ. per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010