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Assunzione formale della qualità di parte – Cass. n. 11048/2023

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Procedura fallimentare - Durata non ragionevole - Indennizzo spettante "iure proprio" all'erede del creditore - Condizioni - Assunzione formale della qualità di parte - Esclusione - Manifestazione dell'interesse alla ragionevole durata mediante scritti e istanze - Necessità.

 

In tema di equa riparazione, affinché all'erede di un creditore ammesso al passivo di un fallimento possa essere riconosciuto "iure proprio" l'indennizzo per irragionevole durata della procedura concorsuale, non è necessario che egli assuma formalmente la qualità di parte, ma è sufficiente che dimostri tramite istanze, richieste o ricezione di atti il suo interesse giuridicamente rilevante alla definizione in tempi ragionevoli della procedura fallimentare.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11048 del 27/04/2023 (Rv. 667691 - 01)

 

Corte

Cassazione

11048

2023