Azione di equa riparazione per durata irragionevole – Cass. n. 11533/2023
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Azione di equa riparazione per durata irragionevole - Giudizi relativi alla medesima vicenda tenutisi dinnanzi al giudice ordinario e amministrativo - Legittimazione passiva - Mancata evocazione in giudizio di entrambi i Ministeri legittimati - Eccezione - Conseguenze.
In tema di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, la legittimazione passiva rispetto alla domanda diretta a far valere un pregiudizio derivante dalla irragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, dinanzi a giudici ordinari e a giudici amministrativi, compete congiuntamente al Ministero della Giustizia e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sicché, laddove l'unico Ministero convenuto eccepisca la mancata evocazione in giudizio dell'altro, il giudice è tenuto a fissare un termine per l'instaurazione del contraddittorio anche nei confronti di quest'ultimo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11533 del 03/05/2023 (Rv. 667763 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_167