50.1.Introduzione - I parametri proposti dal Consiglio Nazionale Forense Delibera del 3 Maggio 2013
Introduzione - I parametri proposti dal Consiglio Nazionale Forense Delibera del 3 Maggio 2013
Introduzione - I parametri proposti dal Consiglio Nazionale Forense Delibera del 3 Maggio 2013
Il Consiglio Nazionale Forense in adempimento del comma 6 della l.247/2012 ha predisposto il regolamento ed i parametri per la determinazione dl compenso dovuto all’avvocato da inviare al Ministro della Giustizia per l’approvazione e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
I nuovi parametri appena pubblicati sulla g.u. andranno a sostituire quelli previsti dal d.m. 140/2012.
La nuova formulazione supera quella impresentabile, assurda ed ridicola proposta del Ministro con il precedente decreto ed è indubbiamente più consona al dettato normativo previsto dal comma 2 dell’art. 2233 del codice civile.
La delibera approvato il 3 Maggio 2013 dovrà passare al vaglio del Ministero e probabilmente subirà modifiche quanto alla regolamentazione e tagli quanto agli importi.
Il commento pertanto sulle nuove disposizioni e sui nuovi importi che indicheranno agli organi giurisdizionali le modalità applicative nei giudizi in assenza di accordo scritto tra avvocato e cliente.
E’ necessari ribadire che detti nuovi principi devono essere applicati soltanto in assenza di un accordo tra le parti.
Il dato positivo che comunque viene in evidenza in considerazione della delibera del C.N.F. , prescindendo dalla approvazione totale o parziale da parte del Ministro, è la possibilità di considerare questa nuova regolamentazione equa e decorosa, vista la provenienza e, pertanto, di usarla come punto di riferimento e/o di richiamo per i contratti d’opera stipulati.
L’avvocato potrà, di volta in volta, esaminata la attività professionale da svolgere, predisporre uno specifico contratto.
Ai contratti già ipotizzati i questa nostra pubblicazione possono essere aggiunti altre tipologie con riferimento alle attività da svolgere, che facciano esplicito richiamo alla citata delibera.
Roma, Maggio 2013
Domenico Condello
4.D.M. 140/2012 - Regolamento e parametri (d.m. 140/2012)
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Premessa
Con D.M. 140 del 20 Luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012 è stato emanato il regolamento che fissa i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio n. 1 convertito con modificazione della legge 24 marzo 2012 n. 27.
Dall'entrata in vigore di detto decreto inizia ad applicarsi il nuovo sistema di liquidazione del compenso dovuto all'avvocato per l'attività professionale svolte.
Questo sistema si applica soltanto in assenza di accordo scritto tra l'avvocato ed il proprio cliente con riferimento alla determinazione del compenso dovuto.
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D.M. 140/2012 - Il regolamento e i parametri
1. Introduzione
Con D.M. 140 del 20 Luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012 è stato emanato il regolamento che fissa i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio n. 1 convertito con modificazione della legge 24 marzo 2012 n. 27.
Il D.P.R. 137/2012 recante "Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, definisce la professione regolamentata:
per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità"
Il D.M. 140/2012 prevede i parametri per le seguenti professioni: 1. avvocati; 2. commercialisti ed esperti contabili; 3. notai; 4. professioni dell'area tecnica: agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare come previsto dall'articolo 33 del presente provvedimento; 5. altre professioni vigilate.
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2. I parametri previsti nel regolamento
I parametri previsti nel D.M. 140/2012 sono destinati alla esclusiva attività liquidatoria degli organi giurisdizionali.
La relazione ministeriale illustrativa del decreto precisa, infatti, che: "Il ricorso ai parametri è concepito come ipotesi residuale e non fisiologica (la circostanza che sia l'organo giurisdizionale il solo destinatario dei predetti, evoca palesemente la patologia del rapporto tra professionista e cliente).
Anche in questo caso, naturalmente, nella sua attività liquidatoria l'organo giurisdizionale potrà farne ricorso "di regola", non necessariamente, e soprattutto sono individuate fasce parametriche anche numeriche in modo tale da consentire margini di discrezionalità particolarmente ampi, così da indurre le parti a preferire senz'altro l'accordo sulla determinazione del compenso.
Il ricorso ai parametri ministeriali è, pertanto, un sistema residuale; è evidente, dalla nuova formulazione legislativa, che la soluzione da preferire per la determinazione del compenso è l'accordo tra il professionista ed il cliente. Anche il decreto ministeriale con le sue specifiche impostazioni sollecita le parti a predisporre un accordo prima di iniziare a svolgere le attività.(cfr relazione ministeriale).
Questo criterio residuale, pertanto, si attiva nella ipotesi in cui:
1.cliente e professionista non hanno previamente pattuito nessun accordo sul compenso;
2.cliente e professionista non hanno previsto nell'accordo alcune attività che vengono successivamente svolte;
3.la parte deve rifondere le spese legali all'altra parte per effetto della condanna alle spese;
4.il professionista e il cliente hanno determinato il corrispettivo con riferimento alle vecchie tariffe.
Poichè il D.M. 140/2012 mira a risolvere i casi patologici di rapporti tra professionista e cliente, il criterio residuale deve essere utilizzato anche nella ipotesi in cui il compenso pattuito è impugnato per eccessiva onerosità o per errore o per venir meno di talune caratteristiche del rapporto.
Nel momento in cui il rapporto professionale entra in sofferenza per dissenso tra le parti, il giudice, dopo aver accertato che la pattuizione del compenso non è "in vigore", decide la controversia riferendosi ai parametri e a quanto altro stabilito dal D.M. 140/2012.
principi generali previsti|red
3. I principi generali previsti nel regolamento
Il nuovo D.M. 140/2012 fissa, all'art. 1, le disposizioni generali applicabili a tutte le professioni regolamentate in aggiunta ai principi fissati dall'art. 9 della citata legge (cfr relazione ministeriale).
In primo luogo, detto articolo precisa che l'organo giurisdizionale adito deve liquidare il compenso di un professionista attenendosi all'accordo stipulato dalle parti in ordine al compenso e, in mancanza, deve utilizzare le disposizioni previste dal nuovo D.M. 140/2012 (art.1 c.1).
Stabilisce poi con riferimento alle spese (cfr relazione ministeriale ) che sono escluse dalla liquidazione del compenso e, pertanto, sono dovute dal cliente:
- le spese sostenute-anticipate dal professionista;
- le spese concordate in modo forfettario, gli oneri ed i contributi a qualsiasi titolo dovuti.
Con riferimento alle attività accessorie precisa che:
- i costi degli ausiliari incaricati dal professionista per lo svolgimento di attività attinenti alla prestazione sono incluse nel compenso e, pertanto, sono a carico dello stesso professionista;
- il compenso liquidato comprende l'intero corrispettivo per la prestazione professionale. E' inclusa qualsiasi attività accessoria.(art. 1 c. 3)
Fissa, inoltre, i seguenti ulteriori principi:
- l'incarico collegiale è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentare il compenso fino al doppio;
- il compenso per gli incarichi non conclusi deve essere determinato tenuto conto dell'attività effettivamente svolta;
- il compenso dovuto ad una società tra professionisti spetta ad un solo professionista, anche se la prestazione è stata eseguita da più soci.
L'organo giurisdizionale adito, nei casi non espressamente regolamentati, può applicare in via analogica le disposizioni previste e non è vincolato alle soglie numeriche indicate nelle tabelle allegate al decreto.
Il Ministro della giustizia, con detto decreto, ha inserito alcuni elementi di valutazione negativa che possono essere utilizzati dall'organo giurisdizionale nella liquidazione del compenso.
Il primo elemento ha carattere generale, è previsto per tutti i professionisti e riguarda il problema del preventivo. Il legislatore, in sede di conversione del Decreto Legge, aveva eliminato il testo "In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta", sostituendolo con "la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima".
Nel decreto viene precisato che "l'assenza di prova del preventivo di massima" costituisce una penalizzazione nella fase di liquidazione del compenso. (cfr art. 1 c.6 D.M.)
Il secondo elemento riguarda l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.
Compenso agli Avvocati|green
4.Il Compenso agli Avvocati
Il D.M 140/2012, dopo aver previsto all'articolo 1 i principi generali validi per tutte le professioni regolamentate, dedica gli articoli dal 2 al 14 alla professione forense.
La normativa di base per gli Avvocati era costituita dal R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 - Ordinamento della professione di avvocato, convertito con la legge 22 gennaio 1934 n. 36 e successivamente modificato dalla Legge 13 giugno 1943 n. 794 e Legge 3 agosto 1949 n. 538. Detta normativa affrontava il problema al Titolo VI - Degli onorari degli avvocati e del rimborso delle spese. La regolamentazione ultima del sistema tariffario forense, con la fissazione degli importi per i diritti, le indennità e gli onorari, è prevista nel Decreto Ministeriale n. 127 del 2004.
Il precedente sistema tariffario era basato su diritti, indennità e onorari.
I diritti individuavano alcune decine di attività che, di volta in volta, venivano svolte dall'avvocato. Queste attività erano collegate al momento temporale in cui venivano effettuate, poiché erano quantificate con riferimento al sistema tariffario in quel momento vigente. L'insieme di dette voci determinava lo sviluppo della c.d. notula analitica, che veniva integrata con l'inserimento degli importi dovuti per gli onorari per i quali veniva applicato il principio della vigenza normativa al momento della conclusione della attività professionale.
Il nuovo regolamento individua, relativamente all'attività giudiziaria, cinque fasi, accorpando in ogni fase le attività che costituivano le decine di voci denominate, con il vecchio sistema, diritti e indennità.
La nuova formulazione è derivata da un progetto del Consiglio Nazionale Forense (cfr relazione ministeriale ).
I parametri|orange
5.I parametri
Il nuovo regolamento, a differenza del precedente decreto ove erano stabiliti i minimi ed i massimi, indica un importo base dovuto per ogni fase. L'importo varia con riferimento al valore della questione trattata. Per ogni fase poi prevede delle percentuali di riduzione e di aumento del compenso.
L'art. 2 , riprendendo i principi già fissati nel sistema tariffario precedente, distingue le prestazioni professionali forensi in attività stragiudiziale e attività giudiziale e dedica i successivi articoli 3 e 4 alla regolamentazione delle due attività.
Indice sistematico normativa e tabelle:
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