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05.2.La normativa: materia giudiziale civile amministrativa e tributaria

A - La normativa: materia giudiziale civile amministrativa e tributaria (delibera cnf 3-5-2013)

Consiglio Nazionale Forense

Delibera del 3 maggio 2013 ai sensi del comma 6 art. 13 L. 247/2012

 

NORMATIVA  MATERIA GIUDIZIALE CIVILE AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

 

sommario: 1.Determinazione consensuale del compenso; 2.Diritto dell’avvocato; 3.Obbligo del cliente; 4.Giudizi non compiuti; 5.Criteri generali per la determinazione dei compensi 6.Determinazione del valore della controversia; 7.Cause di valore superiore ad €520.000,00; 8.Pluralità di difensori e società professionali; 9.Praticanti avvocati abilitati al patrocinio; 10.Procedimenti arbitrali rituali e irrituali; 11.Trasferte; 12.Rimborso delle spese forfetarie; 13.Rimborsi; 14.Applicazione analogica

 

Consiglio Nazionale Forense - Delibera del 3 maggio 2013 ai sensi del comma 6 art. 13 L. 247/2012 - Parametri

 

    Art. 1.Determinazione consensuale del compenso

1. Il compenso dovuto all’avvocato per ogni singolo incarico in materia civile, amministrativa e tributaria, è convenuto con il cliente.

2. La convenzione fra avvocato e cliente, di regola redatta per iscritto, potrà prevedere la possibilità di uno scostamento dal compenso concordato in ipotesi di significative variazioni del valore della pratica e/o della sua complessità durante lo svolgimento dell’incarico. Potrà, inoltre, prevedere la corresponsione all’avvocato di un premio o compenso aggiuntivo in correlazione all’esito particolarmente favorevole della pratica.

3. Il compenso dell’avvocato potrà essere concordato con il cliente anche in misura percentuale sul valore della pratica.

4. In ogni caso il compenso dovuto all’avvocato dovrà essere concordato in misura adeguata all’importanza dell’opera.

    Art. 2.Diritto dell’avvocato

1. Per le prestazioni in materia civile, amministrativa e tributaria, oltre al rimborso delle spese giustificate in relazione alle singole prestazioni e di quelle forfetarie di cui al successivo art. 12, saranno dovuti all’avvocato i compensi concordati con il cliente secondo l’importanza dell’opera.

Nelle ipotesi di cui all’art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, saranno dovuti i compensi conformi ai parametri indicati nelle tabelle allegate.

    Art. 3.Obbligo del cliente

1. I compensi sono sempre dovuti all’avvocato dal cliente, indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

2. Le spese legali recuperate in danno della controparte spetteranno al difensore anche nell’ipotesi in cui sia stato concordato un compenso inferiore.

    Art. 4.Giudizi non compiuti

1. In relazione all’attività prestata dall’avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, il cliente dovrà all’avvocato i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

    Art. 5.Criteri generali per la determinazione dei compensi

1. In caso di liquidazione del compenso dell’avvocato da parte del giudice, in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, dovrà tenersi conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, quali importanza dell’opera, natura e valore della pratica, quantità delle attività compiute in relazione alla posizione processuale ed all’impulso dell’azione, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero delle questioni trattate, contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta dall’avvocato con il cliente e con gli altri soggetti nel corso della allegate e, ove ricorressero i presupposti, nella liquidazione potrà motivatamente discostarsi in aumento fino al 70% ovvero in diminuzione fino al 30%.

2. Nelle cause di particolare importanza e/o complessità per le ragioni sopra esposte, la liquidazione dei compensi potrà arrivare fino al doppio dell’aumento massimo di cui al primo comma.

3. Nelle cause di straordinaria importanza, la liquidazione potrà arrivare sino al quadruplo dell’aumento massimo di cui al primo comma.

4. Qualora in una causa l’avvocato assista e difenda più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico potrà essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20% fino a un massimo di dieci soggetti e, ove questi siano in numero superiore, del 5% per ciascun soggetto oltre i primi dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione troverà applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assista e difenda un solo soggetto contro più soggetti.

5. All’avvocato competerà la maggiorazione del 20%, oltre il compenso previsto per l’assistenza e difesa di un soggetto, nel caso in cui egli assista ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio ad istanza congiunta.

6. Nell’ipotesi in cui, pur nell’identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale non comporti l’esame di situazioni particolari di fatto e di diritto, spetterà all’avvocato il compenso dovuto in relazione all’assistenza e difesa di ciascuno secondo le previsioni di cui ai parametri indicati nelle tabelle allegate, con la riduzione del 30%.

7. La liquidazione del compenso prevista dall’art. 91 del codice di procedura civile dovrà essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stato un provvedimento decisorio ancorché non definitivo.

8. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende:

a) per fase di studio della controversia l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

b) per fase introduttiva del giudizio gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta; 

d) per fase decisionale le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;

e) per compenso delle prestazioni post decisione sono ricompresi la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

9. L’eventuale remissione della causa in istruttoria farà sorgere il diritto a percepire il compenso delle attività svolte secondo i criteri sopra indicati.

10. All’avvocato, nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, spetterà un compenso pari alla metà di quello spettante per la fase decisionale oltre quanto già maturato per l’attività svolta.

    Art. 6.Determinazione del valore della controversia

1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, fatta eccezione per i giudizi di divisione, ove si ha riguardo alla quota o ai supplementi di quota o all’entità dei conguagli in contestazione, a meno che la controversia non investa anche la massa da dividere, nel qual caso si avrà riguardo a quest’ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si avrà riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si avrà riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda, come previsto dal c.p.c., ma potrà aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello come sopra presunto, o al valore dei diversi interessi sostanziali perseguiti dalle parti.

3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa e per i procedimenti proposti con ricorso straordinario e/o amministrativo, nella liquidazione a carico del cliente si avrà riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che il cliente, pubblico o privato, intende perseguire;

nella liquidazione a carico del soccombente il valore sarà determinato in conformità all’entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato andrà ragguagliato all’utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia sarà determinato in conformità all’importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6. Le cause di valore indeterminabile si considerano convenzionalmente di valore non inferiore a € 26.000,00 e non superiore a €260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per l’oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considererà entro lo scaglione fino a €520.000,00.

    Art. 7.Cause di valore superiore ad €520.000,00

1. La liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a €520.000,00 dovrà essere effettuata applicando un incremento percentuale, come di seguito indicato.

2. Per le controversie da €520.000,00 ad €1.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le cause di valore sino a €520.000,00. Per le controversie da €1.000.000,01 ad €2.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le cause di valore sino ad €1.000.000,00. Per le controversie da €2.000.000,01 ad €4.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le cause di valore sino ad €2.000.000,00. Per le controversie da €4.000.000,01 ad €8.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le cause di valore sino ad €4.000.000,00.

3. Per le controversie di valore superiore ad €8.000.000,00, si applicherà un aumento pari al 50% dei parametri previsti per le cause di valore sino ad €8.000.000,00; tale ultimo criterio si applicherà per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

    Art. 8.Pluralità di difensori e società professionali

1. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi avrà diritto nei confronti del cliente ai compensi per l’opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente saranno computati i compensi per un solo avvocato.

2. All’avvocato incaricato dal cliente o dal difensore di svolgere funzioni di procuratore/domiciliatario, ferma restando la determinazione convenzionale eventualmente assorbente di quanto dovuto, spetterà un compenso non inferiore al 20% dell’importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

3. Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applicherà il compenso spettante ad un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.  

    Art. 9.Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio dovrà essere liquidata la metà dei compensi spettanti all’avvocato.

    Art. 10.Procedimenti arbitrali rituali e irrituali

1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, salva convenzione dell’arbitro unico o del Collegio con le parti, agli arbitri saranno dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate.

2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, siano essi rituali che irrituali, spetteranno icompensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.

    Art. 11.Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, l’avvocato incaricato della difesa avrà diritto all’indennità di trasferta ed al rimborso delle spese, se non determinati in convenzione, a norma dell’art. 11 della materia stragiudiziale.

    Art. 12.Rimborso delle spese forfetarie

1. L’avvocato avrà comunque diritto al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%.

    Art. 13.Rimborsi

1. All’avvocato e al praticante abilitato, oltre ai compensi ed al rimborso delle spese di trasferta e forfetarie di cui agli artt. 11 e 12, sarà dovuto il rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate.

    Art. 14.Applicazione analogica

1. Quando i compensi non possono essere determinati in virtù di una specifica previsione, si avrà riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe.