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50.2. - normativa materia penale - I parametri proposti dal Consiglio Nazionale Forense Delibera del 3 Maggio 2013

B. - normativa materia penale - Principi generali

Consiglio Nazionale Forense Delibera del 3 maggio 2013 ai sensi del comma 6 art. 13 L. 247/2012

 

Normativa materia penale

Sommario: Art. 1.Determinazione consensuale del compenso - Art. 2.Diritto dell’Avvocato- Art. 3.Criteri generali per la determinazione dei compensi - Art. 4.Giudizi non compiuti e risoluzione della convenzione - Art. 5.Pluralità di difensori e parti -Art. 6.Incarico conferito a società di avvocati -Art. 7.Trasferte - Art. 8.Rimborso delle spese forfetarie - Art. 9.Parte civile - Art. 10.Praticanti avvocati abilitati al patrocinio - Art. 11.Rimborsi - Art. 12.Applicazione analogica

 

Consiglio Nazionale Forense Delibera del 3 maggio 2013 ai sensi del comma 6 art. 13 L. 247/2012

NORMATIVA MATERIA PENALE

 

    Art. 1.Determinazione consensuale del compenso

1. Il compenso dovuto all’avvocato per ogni singolo incarico in materia penale è convenuto con il cliente.

2. La convenzione fra avvocato e cliente, di regola redatta per iscritto, potrà prevedere la possibilità di uno scostamento dal compenso concordato ovvero la corresponsione all’avvocato di un premio o compenso nel caso di variazioni, regressioni o necessità di ulteriori attività non prevedibili al momento del conferimento dell’incarico, nonché per ogni udienza, che non sia di mero rinvio.

3. Il compenso dell’avvocato potrà essere concordato con il cliente anche in misura percentuale sul valore della pratica.

4. In ogni caso il compenso dovuto all’avvocato dovrà essere concordato in misura adeguata all’importanza dell’opera.

    Art. 2.Diritto dell’Avvocato

1. Per le prestazioni in materia penale, oltre al rimborso delle spese giustificate in relazione alle singole prestazioni e di quelle forfetarie di cui al successivo art. 8, saranno dovuti all’avvocato i compensi concordati col cliente secondo l’importanza dell’opera e l’organo competente a decidere

Nelle ipotesi di cui all’art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, saranno dovuti i compensi conformi ai parametri indicati nelle tabelle allegate.

    Art. 3.Criteri generali per la determinazione dei compensi

1. In caso di liquidazione del compenso dell’avvocato da parte del giudice, in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, dovrà tenersi conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, della complessità dei fatti, delle questioni giuridiche da trattarsi, dell’importanza delle stesse questioni, del numero delle imputazioni, dei contrasti giurisprudenziali, dell’autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, della presumibile durata, delle fasi necessarie per il compimento dell’incarico, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell’impegno anche in relazione all’eventuale frequenza di trasferimenti fuori dal circondario del consiglio dell’ordine al cui albo il professionista risulta iscritto, del numero degli avvocati che dovranno condividere il lavoro e la responsabilità della difesa, ovvero dell’essere l’unico difensore, nonché dell’esito ottenuto anche avuto riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. A tal fine il giudice dovrà obbligatoriamente tener conto dei parametri di cui alle tabelle allegate e, ove ricorressero i presupposti, nella liquidazione potrà motivatamente discostarsi in aumento fino al 70% ovvero in diminuzione fino al 30% dai parametri di cui alle tabelle allegate.

2. Nelle pratiche di particolare importanza e/o complessità per le ragioni sopra esposte, dei compensi potrà arrivare fino al doppio dell’aumento massimo di cui al primo comma. 3. Nelle pratiche di straordinaria importanza, la liquidazione potrà arrivare sino al quadruplo dell’aumento massimo di cui al primo comma.

4. Gli aumenti di cui ai commi precedenti opereranno in ragione del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, della complessità dell’attività da svolgersi, del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime. L’applicazione di detti principi comporterà che allorquando le attività siano plurime e le udienze diverse da quelle di mero rinvio superiori alle due, l’attività si considererà particolarmente complessa dando luogo all’applicabilità degli aumenti previsti.

5. La determinazione del compenso spettante al sostituto dovrà costituire oggetto di specifica convenzione all’atto della nomina.

6. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio in materia penale s’intende:

a) per fase di studio l’esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi e/o i consulenti, le relazioni e/o pareri, scritti o orali, che esauriscano l‘attività e siano resi comunque in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase introduttiva del giudizio gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni in genere, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase istruttoria e/o dibattimentale le richieste, gli scritti le partecipazioni e/o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali e/o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che siano funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato. Questa fase si considera particolarmente complessa allorquando le attività da svolgersi siano plurime e le udienze diverse da quelle di mero rinvio siano più di una, ovvero l’attività comporti la redazione di scritti difensivi. In queste ipotesi il compenso stabilito per la fase sarà aumentato del doppio di quanto previsto dai relativi parametri di cui alle tabelle allegate;

d) per fase decisionale le difese orali o scritte, le repliche, l’assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica;

e) per compenso accessorio, quello dovuto qualora le udienze, diverse da quelle di mero rinvio, siano più di una, quello dovuto per le udienze fuori dal circondario nel quale il professionista è iscritto e per le attività istruttorie svolte in secondo grado.

    Art. 4.Giudizi non compiuti e risoluzione della convenzione

1. Se il procedimento e/o il processo non siano portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengano cause estintive del reato, accettate dalle parti, ovvero il cliente o l’avvocato recedano dal mandato, il cliente dovrà all’avvocato i compensi maturati per l’opera svolta fino alla data di cessazione dell’incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.

    Art. 5.Pluralità di difensori e parti

1. Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, in mancanza di singole convenzioni ovvero di diversa previsione contrattualizzata, al professionista spetterà il pagamento pro quota del compenso dovuto da una parte, fermo il vincolo di solidarietà, aumentato nella misura del 20% per ogni parte in più, fino a un massimo di dieci, e ove queste siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino a un massimo di venti.

2. La stessa disposizione troverà applicazione anche qualora il numero delle parti ovvero delle imputazioni sia incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione.

3. Gli aumenti di cui al comma 1 spetteranno anche nel caso in cui il professionista difenda una parte contro più parti, sempre che la prestazione comporti l’esame di particolari situazioni di fatto e/o di diritto.

4. Nelle ipotesi in cui, pur nell’identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale non comporti l’esame di situazioni particolari di fatto e/o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, spetterà all’avvocato, il compenso dovuto in relazione all’assistenza e difesa di ciascuno, secondo le previsioni di cui agli articoli precedenti ed ai parametri indicati nelle tabelle allegate, con la riduzione del 30%. 

5. Nel caso in cui più avvocati, non riuniti in associazione, assumano la difesa di unico cliente dovrà essere stipulata apposita convenzione per ciascun avvocato dal momento che ciascun professionista avrà diritto, nei confronti del cliente, agli onorari per l’opera prestata.

6. Al difensore della parte civile costituita, salvo diversa espressa pattuizione, spetterà il compenso concordato con il proprio cliente, a prescindere dall’importo liquidato dal giudice con la sentenza. La stessa previsione sarà applicabile al difensore dell’imputato e/o del responsabile civile nell’ipotesi prevista dall’art. 542 C.P.           

    Art. 6.Incarico conferito a società di avvocati

1. Se l’incarico professionale è conferito ad una società di avvocati si applicherà il compenso spettante ad un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

    Art. 7.Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, l’avvocato incaricato della difesa avrà diritto all’indennità di trasferta ed al rimborso delle spese, se non determinati in convenzione, a norma dell’art. 11 della materia stragiudiziale e, in caso di costituzione di parte civile, acquisirà lo stesso diritto anche nei confronti della parte soccombente.

    Art. 8.Rimborso delle spese forfetarie

1. L’avvocato avrà comunque diritto al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi dovuti per la prestazione.

    Art. 9.Parte civile

1. I parametri previsti per l’attività giudiziale e di cui alle tabelle allegate operano anche nei riguardi della parte offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per l’ammenda per tutte le attività svolte nell’interesse della stessa.

    Art. 10.Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio dovrà essere liquidata la metà dei compensi spettanti       

all’avvocato.

    Art. 11.Rimborsi

1. All’avvocato e al praticante abilitato, oltre ai compensi ed al rimborso delle spese di trasferta e forfetarie di cui agli artt. 7 e 8, sarà dovuto il rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate.

    Art. 12.Applicazione analogica

1. Quando i compensi non possono essere determinati in virtù di una specifica previsione, si avrà riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe.

 

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