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50.3. - normativa materia stragiudiziale - I parametri proposti dal Consiglio Nazionale Forense Delibera del 3 Maggio 2013

C - normativa materia stragiudiziale

Consiglio Nazionale Forense - Delibera del 3 maggio 2013 ai sensi del comma 6 art. 13 L. 247/2012

 

                                NORMATIVA PARAMETRI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE

Sommario: Art. 1.Determinazione consensuale del compenso - Art. 2.Diritto dell’Avvocato - Art. 3.Criteri generali per la determinazione dei compensi - Art. 4. - Art. 5.Determinazione del valore della pratica - Art. 6.Pratiche di valore superiore a € 520.000,00 -Art. 7.Pluralità di difensori e società di professionali Art. 8.Praticanti avvocati abilitati al patrocinio - Art. 9.Incarico non portato al termine -Art. 10.Prestazioni con compenso a percentuale -Art. 11.Trasferte - Art. 12.Rimborso delle spese forfetarie - Art. 12.Rimborsi - Art. 13.Applicazione analogica

 

Consiglio Nazionale Forense Delibera del 3 maggio 2013 ai sensi del comma 6 art. 13 L. 247/2012

NORMATIVA MATERIA STRAGIUDIZIALE

 

    Art. 1.Determinazione consensuale del compenso

1. Il compenso dovuto all’avvocato per ogni singolo incarico è convenuto con il cliente sulla base delle attività presumibilmente necessarie fino al compimento dell’incarico.

2. La convenzione fra avvocato e cliente, di regola redatta per iscritto, potrà prevedere la possibilità di uno scostamento dal compenso concordato in ipotesi di significative variazioni del valore della pratica e/o della sua complessità durante lo svolgimento dell’incarico. Potrà, inoltre, prevedere un premio o compenso aggiuntivo in correlazione all’esito particolarmente favorevole della pratica.

3. Il compenso dell’avvocato potrà essere concordato con il cliente anche in misura percentuale sul valore della pratica.

4. In ogni caso il compenso dovuto all’avvocato dovrà essere concordato in misura adeguata all’importanza dell’opera.

    Art. 2.Diritto dell’Avvocato

1. Per le prestazioni stragiudiziali in materia civile, penale, amministrativa e tributaria, oltre al rimborso delle spese giustificate in relazione alle singole prestazioni e di quelle forfetarie di cui al successivo art. 12, saranno dovuti all’avvocato i compensi concordati col cliente secondo l’importanza dell’opera. Nelle ipotesi di cui all’art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, saranno dovuti i compensi conformi ai parametri indicati nelle tabelle allegate.

2. I compensi che nei parametri sono riferiti a prestazioni di consulenza possono essere cumulati con quelli riferiti a prestazioni di assistenza.

3. Sono onnicomprensivi i compensi che nei parametri sono riferiti alle prestazioni di assistenza continuativa in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche di successione, divisione, liquidazioni, tributarie e assistenza redazione contratti.

    Art. 3.Criteri generali per la determinazione dei compensi

1. In caso di liquidazione del compenso dell’avvocato da parte del giudice, in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, dovrà tenersi conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, quali l’importanza dell’opera, natura e valore della pratica, quantità delle attività compiute, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero delle questioni trattate, contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta dall’avvocato con il cliente e con gli altri soggetti nel corso della pratica. A tal fine il giudice dovrà obbligatoriamente tener conto dei parametri di cui alle tabelle allegate e, ove ricorressero i presupposti, nella liquidazione potrà motivatamente discostarsi in aumento fino al 70% ovvero in diminuzione fino al 30%.

2. Nelle pratiche di particolare importanza e/o complessità per le ragioni sopra esposte, la liquidazione dei compensi potrà arrivare fino al doppio dell’aumento massimo di cui al primo comma.

3. Nelle pratiche di straordinaria importanza, la liquidazione potrà arrivare sino al quadruplo dell’aumento massimo di cui al primo comma.

    Art. 4.

1. L’attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l’attività giudiziale, che rivesta una autonoma rilevanza rispetto a quest’ultima, dovrà essere liquidata in base ai parametri di cui alle allegate tabelle stragiudiziali.

    Art. 5.Determinazione del valore della pratica

1. Nella liquidazione dei compensi, il valore della pratica o dell’affare è determinato a norma del codice di procedura civile.

2. Per l’assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si avrà riguardo al valore del credito del cliente creditore o all’entità del passivo del cliente debitore.

3. Per l’assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si avrà riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

4. Per l’assistenza in pratiche amministrative il compenso si determinerà secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo comunque presente l’interesse sostanziale del cliente.

5. Per l’assistenza in pratiche in materia tributaria si avrà riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

6. Qualora il valore effettivo della pratica non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati la stessa si considererà di valore indeterminabile.

7. Le pratiche di valore indeterminabile si considerano convenzionalmente di valore non inferiore a €26.000,00 e non superiore a €260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della pratica. Qualora il valore effettivo della pratica risulti di particolare importanza per l’oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, ovvero se il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di rito, il suo valore si considererà entro lo scaglione fino a €520.000,00.

    Art. 6.Pratiche di valore superiore a €520.000,00

1. La liquidazione dei compensi per le pratiche di valore superiore a €520.000,00 dovrà essere effettuata applicando un incremento percentuale, come di seguito indicato.

2. Per le pratiche da €520.000,00 ad €1.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le pratiche di valore sino a €520.000,00. Per le pratiche da €1.000.000,01 ad €2.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le pratiche di valore sino ad €1.000.000,00. Per le pratiche da €2.000.000,01 ad €4.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le pratiche di valore sino ad €2.000.000,00. Per le pratiche da €4.000.000,01 ad €8.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le pratiche di valore sino ad €4.000.000,00.

3. Per le pratiche di valore superiore ad €8.000.000,00, si applicherà un aumento pari al 50% dei parametri previsti per le pratiche di valore sino ad €8.000.000,00; tale ultimo criterio si applicherà per ogni successivo raddoppio del valore della pratica o dell’affare.

    Art. 7.Pluralità di difensori e società di professionali

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare a ciascuno di essi spetteranno i compensi per l’opera prestata.

2. Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applicherà il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

    Art. 8.Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio dovrà essere liquidata la metà dei compensi spettanti all’avvocato.

    Art. 9.Incarico non portato al termine

1. In relazione all’attività prestata dall’avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti per qualsiasi motivo, il cliente dovrà all’avvocato i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

    Art. 10.Prestazioni con compenso a percentuale

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso liquidato dovrà essere determinato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5%, calcolata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell’incarico, della sua complessità e dell’impegno profuso.

    Art. 11.Trasferte

1. All’avvocato, che per l’esecuzione dell’incarico debba trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, sarà dovuto il rimborso delle spese sostenute e un’indennità di trasferta. Qualora non siano stati determinati in convenzione con il cliente, il giudice nella liquidazione dovrà tenere conto del costo del soggiorno (pernottamento e vitto) documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente ad una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, verrà riconosciuta un’indennità chilometrica pari a 1/5 del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio. Saranno in ogni caso dovuti i compensi relativi alle prestazioni effettuate e un’indennità pari al compenso pattuito con il cliente.

    Art. 12.Rimborso delle spese forfetarie

1. L’avvocato avrà comunque diritto al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi dovuti per la prestazione.

    Art. 12.Rimborsi

1. All’avvocato e al praticante abilitato, oltre ai compensi ed al rimborso delle spese di trasferta e forfetarie di cui agli artt. 11 e 12, sarà dovuto il rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate.

    Art. 13.Applicazione analogica

1. Quando i compensi non possono essere determinati in virtù di una specifica previsione, si avrà riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe.

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